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Statuto

Lo statuto dell’Associazione ScienzaSocietàScienza

così come modificato e approvato dall’Assemblea degli iscritti del 30 marzo 2026

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, l'Associazione non riconosciuta denominata “SCIENZA SOCIETA’ SCIENZA”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Cagliari in luogo definito dal Presidente. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Cagliari non comporta modifica statutaria.
L’associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.
La sigla APS - ETS (associazione di promozione sociale – ente del terzo settore) sarà efficace e automaticamente integrata nella denominazione dell’associazione soltanto successivamente, per effetto e in costanza dell'iscrizione della stessa nel RUNTS.
A seguito della predetta iscrizione pertanto l’associazione assume automaticamente la denominazione “SCIENZA SOCIETA’ SCIENZA – APS ETS”.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, così come elencate nell'art.5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
d) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per la realizzazione di tali attività ed il perseguimento dei fini sociali l'Associazione prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:
  • Promozione e diffusione della cultura scientifica attraverso manifestazioni periodiche, mostre, concorsi, conferenze, pubblicazioni e attività formative extra-scolastiche.

  • Progettazione, organizzazione e realizzazione, con cadenza annuale, del Cagliari FestivalScienza.

  • Attività di formazione dei docenti di discipline scientifiche di tutti i livelli scolastici

  • Attività volte alla creazione di un centro permanente della scienza.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa, la cui individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a dieci (10) o al minimo stabilito dalla Legge in vigore se superiore a 10.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, le APS e gli altri enti previsti dall’art.35 c.3 CTS che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e nel rispetto dei limiti percentuali previsti dal CTS.

L’Associazione si compone di soci ordinari, soci collettivi, soci onorari e soci aggregati:
  • Soci ordinari sono le persone fisiche di maggiore età che hanno interesse alla formazione e divulgazione delle discipline scientifiche. Il socio ordinario che versi all'Associazione, oltre alla quota annuale, almeno il doppio di tale importo, riceve, come riconoscimento morale, il titolo di socio sostenitore per l'anno relativo al pagamento aggiuntivo.

  • Sono soci collettivi le APS e gli altri enti previsti dall’art.35 c.3 CTS rappresentate da persone fisiche allo scopo delegate.

  • Sono soci onorari singoli cittadini italiani o stranieri che vengono proclamati dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'Organo di amministrazione del Consiglio Direttivo. Non può essere proclamato più di un socio onorario all'anno. La qualifica di socio onorario è a vita e non prevede il pagamento della quota associativa.

  • Sono soci aggregati i giovani di minore età.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda di ammissione all’associazione che dovrà contenere:
  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Nel caso di soci minori di età la domanda di ammissione dovrà essere firmata anche dall’esercente la potestà genitoriale, il quale rappresenterà il minore per tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per le obbligazioni dell’associato minore di età.

L'Organo di Amministrazione delibera entro 30 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati entro 10 giorni dalla deliberazione.

L'Organo di amministrazione deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 giorni dalla deliberazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’Associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

  • concorrere all’elaborazione del programma di attività;

  • essere rimborsati per le spese sostenute per conto dell'Associazione e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

  • l'associato che svolge attività di volontariato all'interno dell'Associazione avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per
    • morte

    • recesso volontario

    • mancato versamento, per un intero anno, della quota associativa deliberata annualmente dall'assemblea dei soci, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Associazione

  2. L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato nei seguenti casi:
    • contravviene gravemente agli obblighi dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi;

    • arreca danni materiali o morali all’associazione;

  3. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare in forma scritta all'associato. Il recesso ha effetto immediato o alla fine dell'anno in corso.

  4. Il provvedimento di esclusione di un associato è pronunciato dall'Organo di amministrazione e deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato che ha diritto a presentare le proprie controdeduzioni. Sul provvedimento si pronuncia in forma deliberativa l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile, durante la quale l'interessato può intervenire per presentare le proprie ragioni.

In attesa dell'Assemblea che deve deliberare sulla sua esclusione l'associato si intende sospeso dalla vita associativa.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono ripetibili, rimborsabili, rivalutabili nè trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;

  • l’Organo di amministrazione (denominato da ora in poi Consiglio Direttivo);

  • il Presidente;

  • l’Organo di controllo (eventuale nei casi previsti dalla legge);

  • il Revisore legale dei conti (eventuale nei casi previsti dalla legge).

ART. 7 (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale da corrispondere entro il 31 marzo di ogni anno. Ciascun associato ha diritto a un voto.

È possibile l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di piattaforme informatiche ovvero, in caso di assemblea elettiva, l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita tramite posta elettronica, PEC, posta ordinaria, posta raccomandata ovvero messaggio telefonico almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La data della prima e della seconda convocazione non possono coincidere.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio.

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere indetta dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno 1/10 dei soci e deve essere riunita entro due mesi dalla richiesta stessa. I soci dovranno essere informati sui motivi dell'Assemblea straordinaria con un preavviso di almeno 10 giorni.

L’Assemblea ha le seguenti competenze:
  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato ella revisione legale dei conti;

  • approva il rendiconto/bilancio di esercizio;

  • stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione e propone il programma delle attività da svolgere;

  • stabilisce l'importo delle quote sociali, su proposta del Consiglio Direttivo;

  • proclama i soci onorari e i presidenti onorari su proposta del Consiglio Direttivo ;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sul rigetto dell’iscrizione degli associati nei casi previsti dall’art.3 dello Statuto e sull’esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva il regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento e l’eventuale devoluzione del patrimonio residuo;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori (membri del Consiglio Direttivo) non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

ART. 7-bis (Assemblea elettiva)

L’Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo deve essere convocata l’ultima decade del mese di novembre a cadenza triennale.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea su scheda unica recante l’indicazione di tutte le cariche da eleggersi, cioè Presidente, Vicepresidente e Consiglieri, eccetto quello di diritto come previsto nel successivo articolo 9; nel caso in cui il presidente uscente rinunci a essere consigliere di diritto elegge tutti i membri del Consiglio Direttivo; per l’elezione dei Consiglieri non si possono esprimere più di tre preferenze.

Possono essere proposte liste di candidati, ma il voto resta legato alle persone; quindi, è possibile votare nominativi di elenchi diversi. Tali liste dovranno pervenire al Consiglio Direttivo che provvederà a renderle pubbliche attraverso gli strumenti disponibili, in particolare sul sito informatico. I voti validi per una carica sono cumulabili per le cariche inferiori. In caso di parità di voti tra soci preposti per la stessa carica prevale il più anziano per appartenenza alla associazione; in caso di ulteriore parità prevale il più anziano per età.

È possibile l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di piattaforme informatiche ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Il seggio elettorale per lo spoglio e lo scrutinio delle schede è costituito da un Presidente e due Scrutatori nominati dall’assemblea dei soci. Alla chiusura del seggio i risultati sono immediatamente comunicati al Presidente uscente il quale dovrà convocare per le consegne il nuovo Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre dell’anno in corso.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione, denominato da ora in poi Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

  • predisporre il Rendiconto/Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

  • predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

  • deliberare l’ammissione degli associati e proporre l’esclusione degli associati da ratificare in assemblea;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 componenti, compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limiti a esclusione di quanto previsto per il Presidente nel successivo art. 9.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono istituite le seguenti cariche, nominate dall’assemblea in sede di elezione del Consiglio Direttivo:
  1. il Presidente;
  2. il Vice-presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio da presentare all’assemblea e può essere convocato anche dalla maggioranza dei consiglieri. È ammessa la presenza a distanza mediante mezzi di telecomunicazione o di piattaforme informatiche. Non è ammessa la presenza per delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e sono trascritte nel libro dei verbali.

Un consigliere decade dalla carica se si assenta dalle riunioni per cinque sedute consecutive, a meno di gravi e giustificati motivi. Qualora il posto di un consigliere si renda vacante, esso sarà ricoperto dal primo dei non eletti che rimane in carica fino a scadenza del mandato. Qualora sia esaurita la lista dei non eletti si procede a una elezione suppletiva, nell'ultima decade del mese di novembre, secondo la stessa procedura di cui all'art. 7 bis.

Nel caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo o qualora venga a mancare il numero legale dei Consiglieri in carica, il Presidente – dimissionario o no – convoca entro otto giorni l’Assemblea dei soci da tenersi entro i successivi trenta giorni a far data dalla convocazione.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea insieme con i componenti dell'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti.
Il Presidente
  • stabilisce la sede legale dell'Associazione secondo le norme dettate dall’art. 1;

  • vigila sull’osservanza dello statuto e sulla gestione dell’associazione;

  • sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina un segretario e un tesoriere scelto tra i consiglieri;

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Esso può essere confermato una sola volta, successivamente è escluso per sei anni dalla Presidenza.

Per dare continuità alla vita dell'Associazione, il presidente uscente fa parte del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio successivo come past-president, salvo decisione contraria dell'Assemblea. La carica di past-president deve essere accettata formalmente, con comunicazione al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della data delle elezioni.

Di norma ai presidenti uscenti che hanno ricoperto due mandati può essere conferito a vita il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione. Tale riconoscimento, come per i soci onorari, viene attribuito su deliberazione dell’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e qualora l'assemblea lo decida. L’attuale previsione di legge dispone che l’Organo di controllo è obbligatorio quando l’associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 150.000,00; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 300.000,00; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
  1. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

  2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del CTS;

  3. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

  4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale dell'associazione;

  5. la corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 14 (Risorse economiche)

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
  • quote associative;

  • contributi annui ordinari;

  • contributi straordinari;

  • contributi e finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri;

  • sovvenzioni, donazioni, lasciti, legati e liberalità di terzi o associati;

  • ogni altro tipo di entrata ammessa dalla Legge;

  • proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio (o rendiconto) annuale. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi (30 aprile) dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora le entrate dell’associazione superino quanto previsto dall’art.14 c.2 CTS, l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora le entrate dell’associazione superino quanto previsto dall’art.14 c.1 CTS, l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 17 (Libri sociali)

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, qualora presente, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta formale all’Organo di amministrazione del Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro quindici giorni presso la sede sociale o in altro luogo convenuto.

L’Associazione attiva un sito pubblico informatico, di cui è responsabile il Presidente, sul quale devono obbligatoriamente essere date ai soci tutte le informazioni riguardanti la vita dell'Associazione. In particolare, in area riservata ai soci, devono essere pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e i verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone, associate o non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo : sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm..

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore a quanto stabilito dall’art.36 del CTS.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice civile.